
Dal 25 novembre 2009 : Obbligo del passaporto individuale per i minori
25/11/2009
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Nuove norme per la concessione del Passaporto
La Legge n° 135/2009 ha modificato talune norme sulla concessione del passaporto istituendo, fra l’altro, l’obbligo di apporre le impronte digitali sul passaporto stesso. Tale procedura non riguarda ancora questo Consolato Generale in quanto non è stata fino ad oggi fornita la necessaria apparecchiatura. Ciò che invece, a partire dal 25 novembre 2009 è già in vigore, riguarda gli articoli 14 e 17 della predetta legge che qui si richiamano:
ART. 14: Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella predetta legge. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, a termini dell’articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell’ente e della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un’autorità competente al rilascio del passaporto.
ART. 17: Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni, per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi.
In aggiunta all’obbligatorietà del passaporto individuale ed alla validità temporale differenziata in base all’età, si attira l’attenzione sulla seguente ulteriore novità: è stato elevato da 10 a 14 anni il limite di età per il quale è previsto che i minori viaggino con uno dei genitori o con chi ne fa le veci, o che sia riportato sul passaporto o in una dichiarazione di accompagno il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato.
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